(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 10 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 "Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000". 1. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 10/1999 e' sostituito dal seguente: "3. Agli effetti di cui al comma 2 e di cui all'Art. 1, comma 6, le previsioni inerenti agli interventi elencati nella tabella A2 dell'allegato A decadono alla data del 31 dicembre 2003, qualora non sia intervenuta l'approvazione, con le procedure di cui all'Art. 3, dei relativi progetti o programmi di attuazione. Per quanto concerne gli interventi infrastrutturali di mobilita' ed accessibilita', tale termine e' pari a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.". 2. Il comma 5 dell'Art. 2 della legge regionale n. 10/1999 e' sostituito dal seguente: "5. Fino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento provinciali, la Regione, in sede di istruttoria dei piani regolatori generali dei comuni compresi nel piano territoriale d'area Malpensa e delle relative varianti, diverse da quelle di cui al comma 4, provvede all'accertamento della loro compatibilita' con i contenuti del piano territoriale d'area e conclude il procedimento di approvazione di cui all'Art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) entro novanta giorni dalla data del deposito dei relativi atti e della connessa asseverazione presso la competente unita' organizzativa.". 3. Il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 10/1999 e' sostituito dal seguente: "1. Qualora per la definizione ed approvazione degli interventi di carattere prioritario elencati nell'allegato A) del piano territoriale d'area Malpensa si proceda alla stipulazione di accordi di programma, ovvero tramite altri strumenti di programmazione negoziata, all'istruttoria provvede la commissione tecnica regionale Malpensa di cui all'Art. 4, integrata dai rappresentanti tecnici delle amministrazioni coinvolte nell'accordo e nominati dal comitato per l'accordo di programma.". 4. Al comma 5 dell'Art. 3 della legge regionale n. 10/1999 e' aggiunto il seguente comma 5-bis: "5-bis. Per le opere elencate nell'allegato A), tabella A1 e riguardanti l'accessibilita' di carattere locale, qualora l'esito della conferenza dei servizi comporti variazione dello strumento urbanistico, le determinazioni della stessa costituiscono proposta di variante, in ordine alla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai sensi della legge n. 1150/1942, il consiglio comunale adotta, entro novanta giorni, le determinazioni conseguenti.". 5. La lettera d) del comma 4 dell'Art. 4 della legge regionale n. 10/1999 e' sostituita dalla seguente: "d) l'espressione dei pareri di cui al comma 4, dell'Art. 2, sulle varianti in conformita' alle previsioni dell'allegato A) del piano d'area Malpensa e in attuazione degli indirizzi e criteri contenuti nel piano stesso; tali pareri devono essere formulati dalla commissione tecnica regionale Malpensa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, decorso il quale il parere si intende favorevole;".