(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 19 del 10 maggio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10
"Piano    territoriale    d'area   Malpensa.   Norme   speciali   per
          l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000".
    1.  Il  comma  3  dell'Art. 2 della legge regionale n. 10/1999 e'
sostituito dal seguente:
    "3.  Agli effetti di cui al comma 2 e di cui all'Art. 1, comma 6,
le  previsioni  inerenti  agli  interventi  elencati nella tabella A2
dell'allegato A  decadono alla data del 31 dicembre 2003, qualora non
sia  intervenuta  l'approvazione, con le procedure di cui all'Art. 3,
dei  relativi progetti o programmi di attuazione. Per quanto concerne
gli  interventi infrastrutturali di mobilita' ed accessibilita', tale
termine  e'  pari a cinque anni dall'entrata in vigore della presente
legge.".
    2.  Il  comma  5  dell'Art. 2 della legge regionale n. 10/1999 e'
sostituito dal seguente:
    "5.   Fino  all'entrata  in  vigore  dei  piani  territoriali  di
coordinamento  provinciali,  la  Regione,  in sede di istruttoria dei
piani  regolatori generali dei comuni compresi nel piano territoriale
d'area  Malpensa  e delle relative varianti, diverse da quelle di cui
al comma 4, provvede all'accertamento della loro compatibilita' con i
contenuti del piano territoriale d'area e conclude il procedimento di
approvazione  di  cui all'Art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
(legge  urbanistica) entro novanta giorni dalla data del deposito dei
relativi  atti  e  della  connessa asseverazione presso la competente
unita' organizzativa.".
    3.  Il  comma  1  dell'Art. 3 della legge regionale n. 10/1999 e'
sostituito dal seguente:
    "1.  Qualora  per la definizione ed approvazione degli interventi
di   carattere   prioritario  elencati  nell'allegato  A)  del  piano
territoriale  d'area Malpensa si proceda alla stipulazione di accordi
di  programma,  ovvero  tramite  altri  strumenti  di  programmazione
negoziata,  all'istruttoria provvede la commissione tecnica regionale
Malpensa  di  cui  all'Art.  4,  integrata dai rappresentanti tecnici
delle  amministrazioni coinvolte nell'accordo e nominati dal comitato
per l'accordo di programma.".
    4.  Al  comma  5  dell'Art. 3 della legge regionale n. 10/1999 e'
aggiunto il seguente comma 5-bis:
    "5-bis.  Per  le  opere  elencate  nell'allegato A), tabella A1 e
riguardanti  l'accessibilita'  di  carattere  locale, qualora l'esito
della  conferenza  dei  servizi  comporti  variazione dello strumento
urbanistico, le determinazioni della stessa costituiscono proposta di
variante,  in  ordine  alla  quale,  tenuto conto delle osservazioni,
delle  proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai
sensi  della  legge n. 1150/1942, il consiglio comunale adotta, entro
novanta giorni, le determinazioni conseguenti.".
    5. La lettera d) del comma 4 dell'Art. 4 della legge regionale n.
10/1999 e' sostituita dalla seguente:
    "d)  l'espressione  dei  pareri  di  cui al comma 4, dell'Art. 2,
sulle  varianti  in  conformita' alle previsioni dell'allegato A) del
piano  d'area  Malpensa  e  in  attuazione  degli indirizzi e criteri
contenuti nel piano stesso; tali pareri devono essere formulati dalla
commissione  tecnica  regionale Malpensa entro il termine di sessanta
giorni  dal  ricevimento,  decorso  il  quale  il  parere  si intende
favorevole;".